Associazione

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE  CULTURALE      RAOUL /RAUL  VIVIANI

Art. 1 – Costituzione Sede e Denominazione

              E’ costituita ai sensi delle disposizioni di legge vigenti una Associazione Culturale Raoul Viviani dicasi anche Raul Viviani con durata illimitata e senza scopo di lucro.  Detta associazione ha sede in Milano via Gonzales, 8.

Art. 2 – Oggetto sociale e finalità

             L’Associazione si propone di promuovere e divulgare la conoscenza e la figura del pittore Raoul/Raul Viviani nato a Firenze il 29 Novembre 1883 e deceduto a Rapallo (Ge) il 9 febbraio 1965 che lungamente visse e operò  a Milano,  Montevideo (Uruguay), e Rapallo ed è costituita in sua memoria per perseguire i seguenti scopi e finalità:

a)-  raccogliere, catalogare e archiviare tutta la documentazione relativa alla sua persona ed alle sue opere.

b)-  studiare e documentare ogni opera dallo stesso realizzata.

c) – curare e promuovere la pubblicazione e diffusione di  documenti, saggi, cataloghi, lettere, biografie e quant’altro allo stesso riferito o riferibile.

d) – organizzare convegni e seminari, nonché promuovere esposizioni ed  iniziative rivolte alla valorizzazione delle opere dell’artista.

e) – assumere ogni altra iniziativa volta alla celebrazione ed al ricordo dell’artista e di ogni forma di espressione d’arte dallo stesso compiuta.

Art. 3 -   Soci

 L’Associazione è aperta a tutti coloro che,  interessati alle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.                                                                                                                                                   L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo quattro.   I soci si dividono in:

a) – soci fondatori: -  si considerano tali i soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.

b) – soci ordinari: - si considerano tali i soci che aderiranno successivamente all’Associazione.

c)  - soci onorari o benemeriti: - si considerano coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera significativa con la loro attività o il loro sostegno economico alla vita dell’Associazione e possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Art. 4 – Modalità di ammissione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.                                                          Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso,  per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

a) – per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione

b) – per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari

c) – quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione

d) – per altro ravvisato grave motivo

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

a) – a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione

b) – a partecipare all’ Assemblea con diritto di voto

c) – ad accedere alle cariche associative

d) – a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

a) – ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi.

b) – a frequentare l’Associazione, collaborando con gli  organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.

c) -  a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dall’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità statutarie.

d) – a versare la quota associativa annuale.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) – l’Assemblea dei soci

b) – Il Consiglio Direttivo

c) – Il Presidente dell’Associazione

d) – Il Vice-Presidente (organo eventuale)

e) – Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori

f) -   Il Segretario (organo eventuale)

g) -  Il Presidente Onorario (organo eventuale)

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti  i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta ed in ogni caso ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio annuale e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisi  l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare:

a) – approva il bilancio annuale

b) – elegge i componenti del Consiglio Direttivo, attribuendo le cariche di Presidente e Vice-Presidente

c) – elegge i componenti del Collegio dei Revisori  o il Revisore Unico

d) – nomina l’eventuale Presidente Onorario

e) – delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni

f) -   delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio riterrà di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera:

a) – sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

b) – sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Sia l’Assemblea ordinaria  che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi dal componente del  Consiglio Direttivo più anziano di età.  Le convocazioni sono effettuate mediante avviso da recapitarsi con mezzi idonei (es. fax, posta elettronica, sito Web dell’Associazione, etc.) ai soci almeno dieci giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo data e orario. Tra la prima e la  seconda convocazione  non può intercorrere un periodo di tempo inferiore alle 24 ore. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 10 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 11 – Votazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è composto da un numero variabile da tre a nove membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadono dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nell’impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

  Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea  con la maggioranza di due terzi dei soci ed è convocato:

a) – dal Presidente dell’Associazione

b) – da almeno due dei suoi componenti, su richiesta motivata

c) -  su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) – curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea

b) – curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione

c) -  curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e dell’eventuale regolamento

d) – predisporre il bilancio annuale

e) – provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

f) -  delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente  o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano d’età.                                                                                      Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatte salve le decisioni in merito all’ammissione o esclusione dei soci per le quali è richiesto il voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da recapitarsi con mezzi idonei (es. fax, posta elettronica etc.) almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.  I verbali di adunanza del Consiglio vengono conservati agli atti. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può comportare la sua decadenza che in ogni caso sarà decisa dal Presidente  dell’Associazione.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti; egli è il rappresentante legale dell’Associazione nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in assenza al membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri  chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 14 – I Libri  Sociali

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

a) – il libro soci

b) – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea

c) -  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

d) -  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti o del Revisore  Unico

Tali libri, preventivamente al  loro  utilizzo, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

Art. 15 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è anch’esso nominato dall’Assemblea e rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega scritta da quest’ultimo.

Art. 16 – Il Segretario

Il Segretario, ove l’Associazione ne ravvisi la necessità e intenda avvalersene, è scelto dal Consiglio Direttivo sia tra i suoi membri che tra altri associati. Egli cura il disbrigo delle questioni correnti di natura burocratico-amministrativa attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente anche per quanto occorra la consistenza della cassa ed il suo periodico rendiconto.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei conti o Revisore unico

Su decisione dell’assemblea dei soci viene nominato un Revisore Unico o un collegio dei Revisori.  Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’associazione. Alla fine di ciascun esercizio il collegio dei Revisori o il Revisore Unico sono obbligati a predisporre una apposita relazione al bilancio nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell’anno.

Art. 18 – Il Presidente Onorario

L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario scelto tra le persone che si siano particolarmente distinte nella valorizzazione della figura di Raoul Viviani. Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare di diritto all’Assemblea dei soci, ma se non è socio non ha diritto di voto. Il Presidente onorario ha facoltà di partecipare ai Consigli Direttivi, ma se non è consigliere non ha diritto di voto.

Art. 19 – Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio sociale dal quale l’Associazione trae le risorse economiche è costituito:

a) – dai beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo

b) – dai contributi dei soci

c)  - da contributi, erogazioni, donazioni o lasciti di diversa natura

d) – da ogni altro tipo di entrate

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali  stabilite dall’Assemblea e da eventuali contributi straordinari, anch’essi stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio annuale d’esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, salvo quanto di diverso potrà essere deciso dall’Assemblea secondo motivate ragioni e nel rispetto di ogni norma di legge.

Art. 23 – Clausola compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l’associazione, ma di sottoporle all’insindacabile giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Milano, 14  maggio 2018

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale 1 di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il 24 Maggio 2018
Serie 3 N. 1803